In Friuli Venezia Giulia arrivano i micronidi sperimentali

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, ha introdotto di recente la possibilità di avviare servizi sperimentali attraverso l’attivazione di micro nidi, sostenuti con le risorse del Fondo sociale europeo derivanti dal Por 2014-2020.

In realtà i “micronidi” erano già definiti all’art. 3 della Legge Regionale del 2005 che conteneva le disposizioni e i requisiti organizzativi dei servizi educativo 0/3 della Regione Friuli Venezia Giulia, ma semplicemente come nidi d’infanzia di ridotta capienza.

Con la modifica al regolamento, invece, i micronidi sperimentali già a partire dall’anno educativo in corso potranno avere un tetto limite nelle accoglienze fino a un massimo di 10 bambini (avvicinandosi così al modello dei micronidi lombardi), pur mantenendo invariato l’orario di apertura e di frequenza previsto dall’attuale regolamento regionale.

Inoltre una priorità nell’avvio di questa attività verrà data alle aree montane o interne, per garantire un servizio efficiente in zone con piccoli insediamenti abitativi.

La modifica del regolamento inoltre, consente di ‘allargare’ l’utenza degli attuali nidi aziendali. Pertanto, qualora le richieste di accesso siano inferiori alla disponibilità della struttura, quest’ultima potrà accogliere anche i bambini i cui genitori non siano dipendenti dell’ente titolare del nido. Ciò consentirà la massima utilizzazione ed efficienza delle strutture esistenti.

In definitiva, alla data odierna nel friuli Venezia Giulia i servizi educativi regolamentati sono i seguenti: a) i nidi d’infanzia (compresi i micronidi sperimentali); b) i servizi integrativi:
  • a) centri per bambini e genitori;
  • b) spazi gioco;
  • c) servizi educativi domiciliari;
  • d) servizio di babysitter locale;
c) i servizi sperimentali e ricreativi.  

Art. 3 (Definizione e caratteristiche dei nidi d’infanzia) 1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che: a) offre opportunità di educazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini; b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro; c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce ad integrare le differenze ambientali e socio-culturali. 2. Il nido di infanzia è rivolto ai bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi; al compimento del trentaseiesimo mese i bambini hanno diritto alla conservazione del posto fino al termine dell’anno educativo in corso. 1 Parole sostituite da art. 1, c.1, DPReg. 28/8/2015, n. 0174/Pres. (B.U.R. 2/9/2015, S.O. n. 34). 3. Rientrano nella tipologia di servizi di cui al presente articolo i nidi d’infanzia, i micronidi con ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole dell’infanzia ed i nidi aziendali. 4. Le tipologie di nido d’infanzia garantiscono il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei. Qualora un servizio del sistema educativo integrato sia rivolto ai bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi e preveda la somministrazione dei pasti ed una zona destinata al riposo, a prescindere dalla denominazione data al servizio trovano applicazione le norme relative ai nidi d’infanzia, salva la disciplina specifica del servizio educativo domiciliare.

 
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