I nidi domiciliari della Toscana

La Toscana nel 2013 ha compiuto un nuovo passo avanti nella qualificazione dei propri servizi rivolti ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, con l’approvazione del nuovo Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41/R del 30 luglio 2013) in attuazione di quanto previsto dell’articolo 4 bis della Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32.

L’Art. 4 bis Legge Regionale 26 luglio n. 32 del 2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia dell’educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e il relativo Regolamentato attuativo n. 47 del 2003 introducono il “Nido domiciliare” come servizio educativo destinato all’infanzia, e le modalità per la sua apertura.  Questi servizi si ispirano all’esperienza delle tagersmutter di derivazione nord europea, sono più flessibili ed hanno costi inferiori rispetto ai nidi classici.

Gli educatori sono responsabili della cura e dell’educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.
I requisiti dell’abitazione destinata al servizio domiciliare sono i seguenti: Gli spazi dell’abitazione messi a disposizione del servizio devono rispettare gli standard tecnico strutturali di civile abitazione, avere la messa a norma degli impianti, la dichiarazione di abitabilità, la sicurezza degli arredi e dei materiali di gioco ed attrezzature per l’igiene dei bambini. Inoltre devono rispettare gli standard funzionali minimi consistenti in uno spazio minimo disponibile per i bambini all’interno dell’abitazione, escluse le zone di servizio, non inferiore a 4 metri quadrati per bambino e comunque non complessivamente inferiore a 10 metri quadrati. Tali spazi destinati alle attività educative devono esserlo in modo esclusivo durante lo svolgimento del servizio e quindi non utilizzabili dall’educatore stesso o da eventuali altre persone presenti nella abitazione per altre attività. La conduzione del servizio non deve essere condizionata o influenzata dalla presenza di altre persone all’interno dell’abitazione compresa la presenza di altri bambini. Lo svolgimento del servizio presso l’abitazione indicata deve avere una durata non inferiore a due anni. Deve essere permesso l’accesso all’interno dell’abitazione alle competenti autorità per la verifica ed il controllo sull’abitazione stessa e sull’andamento del servizio.
Riportiamo di seguito uno stralcio del Regolamento, e nello specifico il Capo III che riguarda eclusivamente  il Servizio educativo in contesto domiciliare:
Capo III
Servizio educativo in contesto domiciliare
Sezione I
Definizione e requisiti strutturali
Art. 42
Servizio educativo in contesto domiciliare
1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un’abitazione.
2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.
3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.
5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all’articolo 7 per gli stessi in modo da favorire un’effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l’aggiornamento professionale degli educatori.
5. I servizi educativi in contesto domiciliare fanno riferimento al coordinamento pedagogico di cui all’articolo 7 ai fini di un’effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e per l’aggiornamento professionale degli educatori.
Art. 43
Spazi interni ed esterni
1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.
2. Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l’accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.
3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell’articolo 44, comma 3, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l’igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell’abitazione.
4. E’ inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall’esterno.
Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.
5. La preparazione di pasti all’interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.
Sezione II
Requisiti organizzativi
Art. 44
Modalità di offerta del servizio
1. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l’apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.
2. L’orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo e il riposo.
Art. 45
Disposizioni di carattere organizzativo
1. In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.
2. La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.
3. La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno.
4. Gli educatori non possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, che sono svolte da altro soggetto.
5. Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell’ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.

Per saperne di più: corso “APRIRE UN SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE

Link utile: www.zeroseiplanet.it

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