I congedi per maternità e allattamento a rischio per le educatrici e insegnanti 06

Nel Documento di Valutazione dei Rischi che ogni struttura, asilo nido o scuola dell’infanzia, con almeno 1 dipendente deve aver redatto ai sensi della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro, sono descritti i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in relazione alla specifica attività.

In particolare, nei servizi educativi 06 il contatto di educatrici e insegnanti con i bambini comporta un rischio biologico non indifferente: rientra infatti nella categoria dei lavori con rischio biologico (educatrici ed insegnanti fino ai 14 anni di età degli allievi, psicologhe, assistenti sociali) disciplinati dal D.lgs 151/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità“.

Questo decreto prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio.

Questo perchè le insegnanti sono esposte a rischi biologici (eventuali malattie infettive quali varicella e rosolia trasmesse dai bambini), la possibilità di lavorare in un microclima, spesso assumono carichi posturali scorretti e prolungati nel tempo.

Nel caso di maternità accertata dell’educatrice o insegnante, il datore di lavoro deve trovare una diversa mansione che la allontani dal rischio oppure, dove non fosse possibile, si applicherà l’astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio.

Non molti sono a conoscenza del fatto che anche l’allattamento può essere considerato a rischio per queste lavoratrici, almeno fino ai 7 mesi di età del bambino.

Infatti se da una parte l’allattamento è da considerare la migliore via per rinforzare il sistema immunitario e far acquisire ai bimbi gli anticorpi contro moltissimi virus, tuttavia le ricerche scientifiche hanno evidenziato che in taluni (rari) casi c’è la possibilità di trasmissione di virus dannosi come ad esempio il citomegalovirus, uno dei più comuni patogeni virali responsabili di infezioni in età neonatale, e che la madre può contrarre dal contatto con i bambini del nido e della scuola materna.

Quindi anche dopo la nascita, il datore di lavoro deve cercare per l’educatrice e l’insegnante neomamma una attività che possa farla lavorare in condizioni tali da non pregiudicare la sua salute e del suo bambino e nel caso rivedere anche gli orari di lavoro.

In caso contrario è prevista l’astensione di 7 mesi dopo il parto (congedo per allattamento a rischio).

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