Asili nido in condominio: cosa dice il regolamento condominiale?

A Roma, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha comportato la chiusura dell’attività di asilo nido gestito da una cooperativa all’interno di un condominio: il regolamento condominiale, infatti, vietava la destinazione degli appartamenti ad esercizi rumorosi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24958/2016 pronunciandosi sul ricorso della cooperativa gestente un asilo nido in un condominio.
Dopo una consulenza tecnica d’ufficio, il tribunale ha infatti ordinato al proprietario dell’appartamento e alla cooperativa svolgente l’attività di asilo nido, di cessarla immediatamente perché esercitata con modalità che, in violazione del regolamento condominiale, eccedeva i limiti di “normale tollerabilità“.
Infatti il regolamento condominiale vietava la destinazione degli appartamenti ad esercizi rumorosi, quindi occorreva accertare in concreto la rumorosità dell’asilo nido in dipendenza delle sue concrete modalità di espletamento. La consulenza tecnica d’ufficio aveva infine concluso che le immissioni provenienti dall’asilo nido superavano i limiti di normale tollerabilità in due degli appartamenti indagati.
Inutile per il ricorrente sottolineare proprio che, nel caso di specie, sono solo due condomini su ventisei a soffrire dell’eccessiva rumorosità e dedurre, contro la decisione d’appello, che l’attività di asilo nido non è di per sé rumorosa e il regolamento condominiale non la annovera specificamente nell’elenco delle attività vietate.
La Corte distrettuale ha disconosciuto in linea di principio l’equiparabilità dell’attività di un asilo nido all’attività “di una famiglia media, anche con bimbi in tenera età” e ha confermato la reale rumorosità dell’attività svolta nello stabile, indipendente dalla previsione specifica dell’attività nell’elenco di quelle vietate dal regolamento.
A nulla, pertanto, vale dedurre che l’asilo nido non debba essere confuso con una nursery o con un baby parking dove i bambini vengono lasciati a se stessi e controllati a distanza, ma un luogo altamente professionale con funzione sociale.
Purtroppo la sentenza (Riferimenti: Cass., II sez. civ., sent. n. 24958/2016) ha fatto scuola, e le cause contro asili nido in condominio si sono moltiplicate. http://Www.zeroseiplanet.it
La lunga vicenda del nido “La locomotiva di Momo”, in Lombardia, ha comportato lo sfratto del servizio, fortunatamente sospeso al momento.
Ma anche servizi minimi come un nido famiglia possono trovare difficoltà da parte dei condomini. Il nostro consiglio è quello di attivare un servizio solo dopo aver consultato l’amministratore e averlo presentato alla riunione di assemblea dei condomini, e, una volta aperta l’attività, di attenersi strettamente agli orari autorizzati. Qualsiasi modifica degli orari potrebbe costituire una causa scatenante da parte di condomini dissenzienti.
PER SAPERNE DI PIÙ : dal catalogo dei corsi ZeroseiplanetAPRIRE UN ASILO NIDO”
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