Vaccini: adempimenti entro il 10 marzo per nidi e scuole dell'infanzia

Il 10 marzo scade il termine per due adempimenti che riguardano asili nido e scuole dell’infanzia in merito agli obblighi vaccinali previsti dalla legge Lorenzin.

  Primo adempimento: trasmissione dell’elenco degli iscritti all’Asl da parte degli asili nido e scuole dell’infanzia.

L’articolo 3-bis del Dl 73/2017 (legge Lorenzin) obbliga i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia a trasmettere alle Asl territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2019, l’elenco degli iscritti.

Le Asl restituiranno a loro volta gli elenchi completandoli con l’indicazione dei bambini che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.

Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi i dirigenti e i responsabili dovranno invitare i genitori a produrre la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di all’Asl.

  Secondo adempimento: consegna documentazione da parte dei genitori

Sempre entro il 10 marzo, i genitori che hanno formalmente dichiarato con autocertificazione all’inizio dell’anno scolastico di aver già effettuato le vaccinazioni, devono consegnare la documentazione comprovante.

Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ossia per i servizi da zero a sei anni, la mancata presentazione della documentazione comporta la “decadenza dall’iscrizione” (anche se il ministro Salvini ha scritto alla ministra Grillo affinché predisponga un decreto legge per permettere di proseguire la frequenza dei bambini sino al termine dell’anno scolastico, scongiurando allontanamenti).

Il termine del 10 marzo riguarda soltanto chi, all’inizio dell’anno scolastico 2018/19 e all’atto della presentazione della documentazione richiesta – pur essendo in regola con le vaccinazioni, ma non disponendo della relativa certificazione comprovante le vaccinazioni eseguite – ha fatto l’ AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi del D.P.R. 445/2000, mentre non riguarda tutti gli altri, per esempio quei bambini che hanno un iter avviato con l’azienda sanitaria territorialmente competente (in quanto all’inizio dell’anno educativo i genitori hanno inviato formale richiesta di appuntamento), o chi ha già presentato i documenti all’inizio dell’anno scolastico o negli anni precedenti.

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