Obbligo di Certificato di riammissione solo per malattie infettive
Normativa in continua evoluzione: è importante tenersi aggiornati, soprattutto per quanto riguarda i servizi educativi e le scuole.
NOTA DEL REDATTORE: Aggiornamento del 4 marzo 2020: per il prolungarsi dell’emergenza, nel Dpcm del 4 marzo 2020 scompare il termine del 15 marzo 2020 per la presentazione dei certificati di riammissione che viene esteso alla durata in vigore del Decreto.
E’ uscito nei giorni scorsi un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio 1 marzo 2020, che corregge il precedente articolo 1 del Dpc 25/02/2020 di cui abbiamo scritto qui>>>
Secondo le nuove disposizioni, il certificato di riammissione è obbligatorio solo nei casi specificati all’art. 4:
c) la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, [cancellato nel Dpcm del 4 marzo: “fino alla data del 15 marzo 2020“; le disposizioni sono estese a tutta la durata del decreto], dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
Cambia quindi la prescrizione di certificato medico: non più genericamente solo per assenze superiori a 5 giorni, ma solo per assenze superiori a 5 giorni dovute a malattie infettive.
Quali sono queste malattie infettive soggette a notifica obbligatoria e, con il nuovo Decreto, anche a certificato di riammissione?Le troviamo elencate nel Decreto Ministeriale 15 dicembre 1990 “Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive”, Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1991, n. 6.
art. 1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, permane l’obbligo di notifica, da parte del medico, di tutti i casi di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica; le unità sanitarie locali, a loro volta, sono tenute a comunicare le informazioni, ricevute dai medici, secondo le modalità di cui all’allegato.
CLASSE PRIMA: Malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perché soggette al Regolamento sanitario internazionale o perché rivestono particolare interesse: 1) colera; 2) febbre gialla; 3) febbre ricorrente epidemica; 4) febbri emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg, Ebola); 5) peste; 6) poliomielite; 7) tifo esantematico; 8) botulismo; 9) difterite; 10) influenza con isolamento virale; (l’attuale caso di Coronavirus, ndr) 11) rabbia; 12) tetano; 13) trichinosi. CLASSE SECONDA: Malattie rilevanti perché ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo: 14) blenorragia; 15) brucellosi; 16) diarree infettive non da salmonelle; 17) epatite virale A; 18) epatite virale B; 19) epatite virale NANB; 20) epatite virale non specificata; 21) febbre tifoide; 22) legionellosi; 23) leishmaniosi cutanea; 24) leishmaniosi viscerale; 25) leptospirosi; 26) listeriosi; 27) meningite ed encefalite acuta virale; 28) meningite meningococcica; 29) morbillo; 30) parotite; 31) pertosse; 32) rickettsiosi diversa da tifo esantematico; 33) rosolia; 34) salmonellosi non tifoidee; 35) scarlattina; 36) sifilide; 37) tularemia; 38) varicella. CLASSE TERZA: Malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni: 39) AIDS; 40) lebbra; 41) malaria; 42) micobatteriosi non tubercolare; 43) tubercolosi.
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