Le lavoratrici "fragili" al nido e alla scuola dell'infanzia

In questi ultimi tempi di protocolli Covid è emersa l’esigenza di tener conto dei cosiddetti “lavoratori fragili” nella predisposizione di particolari misure di sicurezza. Ma chi sono i lavoratori fragili? E nell’ambito dei nidi e delle scuole dell’infanzia come si procede alla loro individuazione e corretta e adozione di precauzioni particolari?

Il riferimento normativo per i “lavoratori fragili” è antecedente alle recenti disposizioni per il Covid, in quanto la norma di riferimento è il D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).

Chiaramente il problema della definizione si è reso cogente in concomitanza dell’emergenza sanitaria, per capire chi fra i lavoratori sia ad alto rischio per la propria salute qualora si infettasse di Covid-19.

Nel periodo fino ad agosto 2020 venivano definiti come “lavoratori fragili” le educatrici, le insegnanti o le ausiliarie che presentano una o più di queste specificità:

  1. più di 55 anni
  2. grave disabilità, indipendentemente dall’età (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)
  3. situazioni sanitarie di particolare rischio certificate dai competenti organi medico-legali (malattie cronico degenerative, patologie cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche, patologie a carico del sistema immunitario)

LE NUOVE NORMATIVE

Attualmente, le nuove disposizioni prorogate dal Decreto Legge 83 (che estende lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020) considerano “fragili” i lavoratori in base all’età, ma solo per i punti 2) e 3), escludendo quindi il fattore età.

Inoltre, non è stata prorogata la possibilità concessa in precedenza ai lavoratori fragili di assentarsi dal lavoro per essere tutelati dal rischio Covid con un periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero.  In conseguenza della mancata proroga, dal 1° agosto 2020 tali tutele sono state cancellate ed è stato ripristinato il trattamento ordinario previsto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia di malattia. 

L’ITER PER IL RICONOSCIMENTO DELLA “FRAGILITA'”

  1. La lavoratrice interessata richiede al datore di lavoro la sorveglianza sanitaria eccezionale
  2. Il medico competente incaricato dalla scuola o dal nido segnala al datore di lavoro la richiesta
  3. il datore di lavoro adotta la sorveglianza sanitaria eccezionale
 
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