La lettura di fiabe è protetta da copyright?

Spesso riceviamo richieste di informazioni in merito alle attività che educatori e insegnanti possono promuovere online su Internet e sui social per intrattenere i bimbi mentre sono a casa.  La questione interessa tutto quanto riguarda la materia del Copyright.

 

Buona sera, sono una educatrice di asilo nido e in questi giorni data la chiusura insieme alle mie colleghe ci stiamo adoperando per registrare video con letture di libri da pubblicare sulla nostra pagina Facebook.
Vedo che in pochi giorni in tantissimi gruppi girano video di questo genere, mi hanno però sollevato un dubbio: ovvero la questione del copyright per la lettura di libri on-line consigliandomi di non procedere, voi Potete aiutarmi in merito?
La lettura in pubblico di un testo su cui ci sia copyright (ad esempio, un libro di favole o anche un libretto per bambini) è soggetta al regolamento dei diritti di autore, il cui garante è la Siae.
La normativa di riferimento è la Legge n. 633 del 22/4/1941, che protegge le opere sia nella nostra lingua sia in altre lingue straniere.

E’ necessario fare alcune precisazioni:

  • La legislazione in materia è piuttosto datata, e ci sono stati vari aggiornamenti ma è ancora incompleta. In particolare, la gran parte delle leggi che riguardano il copyright non è aggiornata alla novità e al grande impatto del mondo digitale, ma fanno riferimento ai media tradizionali (foto, giornali, libri, etc).
  • In mancanza di indicazioni specifiche per i contenuti digitali e per il mondo del web, bisognerà adottare le regole generiche per il diritto d’autore.
  • Quanto viene pubblicato sul web e soprattutto sui social, per quanto la sua diffusione sia limitata a un gruppo ristretto di utenti (ad esempio, ai genitori dei bimbi), in un modo o nell’altro finisce per essere condiviso, quindi non pensiamo che la privacy sia rispettata a prescindere.
  • Quanto viene messo online, se condiviso, finisce in una rete globale da cui chiunque può “pescare”, ed utilizzare: basta la dicitura dell’origine (ad esempio: video proveniente da facebook, o da instagram), e se diffuso con gli stessi canali non necessita neppure di specificazione di provenienza. Diversamente, quanto condiviso o citato da siti specifici richiede sempre la dicitura della provenienza.
  • Se non ci sono indicazioni sul copyright, allora tutto il contenuto è protetto: per la legge italiana (e per quella di molti altri Stati) in mancanza di altre indicazioni l’autore di un’opera ne è proprietario, e la Siae ne tutela i diritti. Questo anche se l’autore è deceduto, almeno per 70 anni, e sempre che nel frattempo i diritti d’autore non siano tutelati in modo permanente.
  • Ci sono alcune opere che sono patrimonio dell’umanità che possono essere lette liberamente in pubblico: un esempio è il celeberrimo “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupery, la sua opera immortale è diventata di dominio pubblico, collocandosi alla fine di una lunga lista di titoli non più vincolati al diritto d’autore (però attenzione! le illustrazioni sono ancora vincolate dal diritto d’autore in quanto sono le originali). Quindi è consentita la lettura in pubblico ma non fare vedere le illustrazioni.
  • La lettura in pubblico dei libri sui social deve comunque rispettare le leggi sulla privacy, ovvero essere autorizzata dai diretti interessati: prima di condividere, assicurarsi che il lettore/lettrice, se non siete voi, abbia autorizzato la divulgazione. Se si tratta di bambini, che non devono assolutamente essere ripresi in viso, è necessaria l’autorizzazione esplicita dei genitori (se non siete voi).
  • La lettura dei libri ad alta voce nelle scuole, negli asili nido, nelle librerie e biblioteche e in altre strutture ludiche e ricreative è sempre ammessa in presenza (ma se ripresa e messa online, oppure anche in diretta Fb ad esempio, ricade nei casi precedenti).

Questo articolo non è esaustivo della complessa normativa in merito, e non ha pretesa di avere valore di guida legale, ma semplicemente vuole porre all’attenzione l’esistenza di normative in merito.


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