Il test attitudinale per gli educatori: approvato il Disegno di legge
Il 23 ottobre 2018 è stato approvato alla Camera un Disegno di legge che propone che tutte le persone impegnate a qualsiasi titolo in professioni educative e di cura, vengano sottoposte in via preventiva a una valutazione attitudinale, una sorta di test per valutare la propensione a lavorare con i minori.
La proposta riguarda non solo gli educatori/educatrici negli asili nido, maestri/maestre nella scuola dell’infanzia, ma anche il personale non docente, come ad esempio le ausiliarie.
Se il Disegno di legge verrà approvato dal Senato e diventerà legge a tutti gli effetti, la conseguenza sarà che al momento dell’assunzione diventerà necessaria anche tale valutazione psicologica, e successivamente il test dovrà essere ripetuto a cadenza periodica per tutto il personale che lavora a contatto con i bambini.
L’obiettivo è non solo quello di prevenire i casi di maltrattamento a danno di bambini, ma anche di prevenire il logoramento psico-fisico del personale, il cosiddetto “burnout” di cui abbiamo parlato qui>>>.Fino a questo momento, gli strumenti di verifica e controllo della gestione educativa delle strutture dell’infanzia sono affidati agli uffici dei servizi educativi del Comune e ai processi di formazione delle insegnanti e delle educatrici, che tra l’altro non sono nemmeno obbligatori in tutte le regioni.
Che cosa succede se non si supera il test?Nel Disegno di legge è prevista una fase transitoria di “ricollocamento”: significa che l’educatrice non risultata idonea verrà destinata, dove possibile, a mansioni che non comportino il contatto con minori, almeno fino a quando una successiva valutazione psico-attitudinale non dimostrerà il contrario.
Riportiamo per completezza il testo degli articoli del Disegno di legge con evidenziate le parti che interessano il mondo dei servizi educativi.PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge, fermi restando il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, ha la finalità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.
Art. 2. (Delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità).
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell’infanzia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di modalità della valutazione attitudinale per l’accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale delle strutture di cui all’articolo 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell’infanzia siano in possesso di adeguati requisiti che integrino l’idoneità professionale con una valutazione attitudinale;
b) prevedere che la valutazione attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell’assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;
c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali;
d) prevedere incontri periodici e regolari di équipe di operatori, allo scopo di verificare precocemente l’insorgenza di eventuali criticità e di individuare le possibili soluzioni innanzitutto all’interno della medesima équipe, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale;
e) prevedere colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico di anziani e persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, oltre a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;
f) prevedere adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture di cui all’articolo 1, prevedendo in particolare, con riferimento all’ambito educativo, un’azione preventiva attuata da équipe psico-pedagogiche territoriali.
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