Requisiti, limiti ed obblighi dei nidi famiglia del Veneto

I nidi famiglia del Veneto sono servizi educativi “minimi”, vale a dire unità di offerta educativa, di cura e socializzazione, rivolta a bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, dotata di un progetto educativo messo in atto in un ambiente domestico da personale educativo opportunamente formato, denominato “Educatore di Nido in Famiglia”.

Gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi, del nido famiglia in Veneto sono stati definiti con la deliberazione numero 153 del 16.2.2018, che ne ha definito anche i requisiti per l’apertura e il funzionamento.

Recentemente è entrata in vigore un’ulteriore normativa che va a fissare nuovi requisiti, ma soprattutto limiti e obblighi di questa particolare forma di servizio educativo domiciliare, che spesso viene confusa con il micronido. In realtà si tratta di due servizi molto diversi: il micronido è un asilo nido “normale”, solo più piccolo. Quello che caratterizza il nido famiglia invece, come abbiamo visto qui >>>, è il fatto di svolgersi in una casa privata e offrire al bambino una dimensione familiare. 

Questo particolare aspetto ha portato molti a domandarsi a quale tipo di controllo siano soggetti questi servizi, in particolare da parte degli enti territoriali (Comune e Asl).

L’Allegato A della DGR 1308 della regione Veneto è strutturato come un’autovalutazione, un casellario in cui ci sono da barrare delle crocette: questa è una modalità particolarmente amata nel Veneto, che ha strutturato in questo modo anche le procedure per l’autorizzazione di tutti i servizi educativi, nonchè le procedure di accreditamento.

E proprio a queste ultime assomiglia la scheda dell’allegato A, in cui sono inserite tante domande a cui si deve rispondere indicando una percentuale di soddisfacimento del requisito.

Ad esempio, alla voce “L’abitazione è collocata in una situazione urbanistica adeguata e compatibile con le esigenze dei bambini e che salvaguardia la salute e la sicurezza degli stessi” è possibile rispondere con diverse percentuali: 0%, 60%, 100%.

Ma le voci più interessanti sono appunto quelle che riguardano i limiti e gli obblighi del servizio, come ad esempio la stipula di una copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile verso terzi, il limite massimo di 6 bambini, l’ubicazione dei locali in piani fuori terra con divieto assoluto di spazi interrati e seminterrati, la rispondenza agli strumenti urbanistici e ai regolamenti, compreso quello condominiale.

E in caso di accertamenti di violazioni di queste direttive?

Oltre ai controlli sporadici della Regione, la normativa prevede che il Comune territorialmente competente o l’Asl competente su delega, avvalendosi della Tabella per la verifica dei requisiti, effettui dei controlli mirati, e in caso di inadempienza è prevista in alcuni casi la sospensione per 6 mesi, in altri casi, quelli più gravi, la chiusura definitiva del servizio e la cancellazione dall’elenco dei servizi approvati dalla Regione.


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