Anche il Veneto toglie l'obbligo di certificazione per malattia

A partire dal 24 gennaio 2020, con la Legge Regionale n.1/2020 anche in Veneto non è più obbligatorio presentare un certificato medico per la riammissione a scuola dei bambini dopo un’assenza superiore ai cinque giorni.

Le motivazioni che hanno indotto il Veneto a togliere l’obbligo puntano da un lato a sgravare di incombenze pediatri e medici di famiglia e che dall’altro segue l’indicazione degli esperti secondo la quale il principale periodo di contagio delle più comuni malattie infettive è quello dell’incubazione, raramente quello della convalescenza.

In realtà la nuova norma del Veneto si riferisce alle “SCUOLE” di ogni ordine e grado. Ma la recente inclusione dei servizi educativi nel sistema integrato di istruzione ed educazione fa sì che l’estensione dell’obbligo di certificato riguardi anche i servizi 03 (che non sono scuola), indifferentemente pubblici o privati.

Art. 20 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”.

1.   Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 dopo le parole: “relative alle scuole di ogni ordine e grado, è inserita la seguente: “ed”, e le parole: “ed il certificato di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, previsto dall’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518” sono soppresse.

2.   Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nel territorio della Regione del Veneto è abolito l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia.”.

 
Il Veneto è la nona regione italiana a togliere l’obbligo, dopo la Lombardia che ha introdotto la novità ancora nel 2003, seguita dalle Province di Trento e Bolzano, da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Marche: in pratica il 50% delle regioni italiane. Notiamo che mancano molte regioni del Sud.
La Federazione italiana medici pediatri in passato ha espresso perplessità sull’abolizione dell’obbligo di presentazione del certificato medico, ricordando come, in alcune scuole in cui sull’argomento vi era stata trascuratezza, al rivelarsi di casi di tubercolosi si registrarono “ritardi e omissioni” che favorirono la diffusione del contagio.
L’introduzione dell’obbligo risaliva addirittura al 1967, quando fu approvata con decreto numero 1518 del presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Allora si scriveva nel testo:  “L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell’istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza”.

Il certificato sanitario resta comunque obbligatorio nei casi di profilassi previste a livello nazionale o internazionale per motivi di sanità pubblica (ad esempio resta per il morbillo, mentre c’è esonero per otiti o alla serie di semplici infiammazioni delle vie respiratorie).

Vale anche anche per le malattie per le quali sussiste l’obbligo vaccinale nonché altre malattie contemplate nella circolare ministeriale n.4 del 13 marzo del 1998.

A livello organizzativo interno dei sevizi educativi e delle scuole, le nuove normative comportano pertanto la revisione dei regolamenti sanitari di Asili Nido e Scuole dell’Infanzia, che alla voce “Riammissioni dopo malattia” dovranno prevedere la possibilità di riammissione senza certificato.  
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