Anche il Veneto toglie l'obbligo di certificazione per malattia
A partire dal 24 gennaio 2020, con la Legge Regionale n.1/2020 anche in Veneto non è più obbligatorio presentare un certificato medico per la riammissione a scuola dei bambini dopo un’assenza superiore ai cinque giorni.
Le motivazioni che hanno indotto il Veneto a togliere l’obbligo puntano da un lato a sgravare di incombenze pediatri e medici di famiglia e che dall’altro segue l’indicazione degli esperti secondo la quale il principale periodo di contagio delle più comuni malattie infettive è quello dell’incubazione, raramente quello della convalescenza.
Art. 20 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 “Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”.
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 dopo le parole: “relative alle scuole di ogni ordine e grado”, è inserita la seguente: “ed”, e le parole: “ed il certificato di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, previsto dall’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518” sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Nel territorio della Regione del Veneto è abolito l’obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia.”.
Il certificato sanitario resta comunque obbligatorio nei casi di profilassi previste a livello nazionale o internazionale per motivi di sanità pubblica (ad esempio resta per il morbillo, mentre c’è esonero per otiti o alla serie di semplici infiammazioni delle vie respiratorie).
Vale anche anche per le malattie per le quali sussiste l’obbligo vaccinale nonché altre malattie contemplate nella circolare ministeriale n.4 del 13 marzo del 1998.
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